Ordinanza
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Art. 95b Domanda di indennità giornaliere 243244
(art. 71bcpv. 1 LADI)245 1 La domanda deve contenere almeno:
2 Il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale e materiale sommario. 3 Esso decide in merito al versamento di indennità giornaliere entro quattro settimane dal ricevimento della domanda e ne stabilisce il numero.246 4 Le indennità giornaliere sono versate solo una volta per termine quadro.247 243Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 245 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |