Ordinanza
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Art. 97 Spese computabili per l’esecuzione di provvedimenti di occupazione 258
(art. 59cbis cpv. 2 LADI)259 1 Sono considerate spese computabili per l’esecuzione di provvedimenti di occupazione:
2 La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l’applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente articolo e dell’articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie. 3 L’organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all’ufficio di compensazione. Quest’ultimo può esigere un conteggio periodico. 4 I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell’ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev’essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio. 5 L’assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri. 258 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 259 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |