Ordinanza
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Art. 10 Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento contestato di un rapporto di servizio di diritto pubblico
(art. 11 cpv. 5 LADI) 1 Se l’assicurato ha interposto ricorso contro la sospensione del pagamento di salario nel quadro di un procedimento inteso allo scioglimento del suo rapporto di servizio di diritto pubblico, la perdita di lavoro subita dall’assicurato sino al termine del procedimento principale è computata provvisoriamente. La cassa paga l’indennità qualora l’assicurato adempia tutte le altre condizioni da cui dipende il diritto all’indennità ed in particolare sia idoneo al collocamento. 2 Con il pagamento, i diritti dell’assicurato al salario o al risarcimento, accertati nel procedimento o riconosciuti dal datore di lavoro, sono trasferiti alla cassa sino a concorrenza dell’importo dell’indennità; la cassa deve far valere senza indugio i diritti presso il datore di lavoro. 3 Se il procedimento ricorsuale rivela che l’assicurato, mediante il suo comportamento, in particolare la violazione di obblighi incombentigli in virtù del suo contratto di lavoro, ha fornito al datore di lavoro il motivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa lo sospende nell’esercizio del suo diritto ed esige da lui la restituzione delle indennità giornaliere pagate in più. |