Ordinanza
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Art. 41 Quote globali per il guadagno assicurato 133
(art. 23 cpv. 2 LADI)134 1 Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un’indennità di disoccupazione al termine di una formazione professionale di base valgono le seguenti quote globali:135
2 Le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:
3 I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale corrispondente. 4 Mutando le circostanze per la determinazione delle quote globali durante la riscossione dell’indennità giornaliera, è applicabile la nuova quota globale a partire dal periodo di controllo corrispondente. 5 Consultata la commissione di vigilanza, il DEFR può, con effetto dall’inizio dell’anno civile, adeguare le quote globali all’evoluzione salariale. 133Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 138Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |