Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 5 Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate

(art. 11 cpv. 1 LA­DI)

La per­di­ta di la­vo­ro di per­so­ne par­zial­men­te di­soc­cu­pa­te (art. 10 cpv. 2 lett. b LA­DI) è com­pu­ta­bi­le se am­mon­ta al­me­no a due gior­ni la­vo­ra­ti­vi in­te­ri nel pe­rio­do di due set­ti­ma­ne.

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