Ordinanza
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Art. 5 Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate
(art. 11 cpv. 1 LADI) La perdita di lavoro di persone parzialmente disoccupate (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) è computabile se ammonta almeno a due giorni lavorativi interi nel periodo di due settimane. |
