Ordinanza
|
|
Art. 6 Periodi di attesa speciali 20
(art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI)21 1 Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni.22 1bis Gli assicurati di cui al capoverso 1 che, dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, si mettono a disposizione dell’ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa di cui al capoverso 1.23 1ter Gli assicurati di cui al capoverso 1 possono partecipare a un periodo di pratica professionale secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento.24 2 Gli altri assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione devono compiere un periodo di attesa di cinque giorni. 3 ...25 4 Dopo un’attività stagionale (art. 7) o un’attività nell’ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti di impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di attesa è di 1 giorno. Dev’essere compiuto una sola volta durante un periodo di controllo. 5 Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev’essere compiuto:
6 Il periodo di attesa dev’essere compiuto ulteriormente al periodo di attesa generale di cui all’articolo 18 capoverso 1 LADI. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI). 20Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 24 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 25 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |
