Ordinanza
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Art. 109a Controllo della tenuta dei conti e dell’inventario 285
(art. 83 cpv. 1 lett. c LADI) 1 L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l’inventario dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. 2 Se il responsabile di una cassa ha già incaricato un ufficio fiduciario della revisione di altre istituzioni di cui è titolare o della sua propria cassa, l’ufficio di compensazione può, a sua domanda, incaricare lo stesso ufficio anche del controllo contabile della cassa di disoccupazione. La domanda è accolta se l’ufficio fiduciario adempie le condizioni di cui all’articolo 109 capoverso 3 e se comunque la scelta di siffatto ufficio non comporta inconvenienti. Mandante nei confronti dell’ufficio fiduciario è in ogni caso l’ufficio di compensazione. L’ufficio fiduciario incaricato è vincolato alle istruzioni dell’ufficio di compensazione. 285Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). |