Ordinanza
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Art. 115 Liberazione dall’obbligo di risarcimento 300
(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)301 1 L’ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso, dall’obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è dovuto soltanto a colpa lieve della cassa. 2 Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall’obbligo di risarcimento entro 90 giorni dopo che la cassa ha avuto conoscenza dell’inesigibilità del rimborso. 3 La liberazione dall’obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle istruzioni dell’ufficio di compensazione, la cassa non ha richiesto al destinatario il rimborso delle prestazioni indebite. 4 L’articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia se la cassa reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato. 300Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097). 301 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |