Ordinanza
|
Art. 119a Istituzione e gestione degli uffici regionali di collocamento (URC) e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML) 307308
(art. 85b, 85c e 85e LADI)309 1 L’ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l’istituzione e l’esercizio degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all’adempimento di altri compiti di importanza nazionale. 2 La pianificazione, l’istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC. 3 Diversi Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente URC e servizi LPML o stabilire il loro raggio d’attività oltre i confini cantonali. L’accordo disciplina segnatamente:
4 ...311 307Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4861). 310 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). 311 Abrogato dal n. I dell’O del 26 mag. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |