Ordinanza
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Art. 120 Conteggio dei contributi
(art. 87 LADI) 1 L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS versa ogni mese i contributi disponibili all’ufficio di compensazione dell’assicurazione-disoccupazione. 2 Trasmette all’ufficio di compensazione dell’assicurazione-disoccupazione, entro il 30 aprile dell’anno seguente, un conteggio da cui risultino gli introiti in contributi dell’esercizio annuo, articolati secondo le singole casse di compensazione AVS. |