Ordinanza
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Art. 122a Costi computabili risultanti dalla gestione degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale 324
(art. 92 cpv. 7 LADI) 1 Sono presi in considerazione i costi d’esercizio e i costi d’investimento. 2 Il DEFR può fissare un’indennità forfetaria o un tetto per determinate spese. In caso di dubbio, l’ufficio di compensazione decide caso per caso circa la computabilità dei costi. 3 Il DEFR definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello di qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero di persone in cerca di un impiego. 4 Il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un preventivo generale delle spese previste per gli URC, il servizio LPML e l’autorità cantonale. L’ufficio di compensazione determina la data di presentazione e la forma del preventivo. 5 Dopo l’esame del preventivo, l’ufficio di compensazione emana una decisione di principio (decisione di assegnazione). 6 Gli anticipi non possono rappresentare più dell’80 per cento dei costi preventivati. Un primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all’inizio dell’anno e gli acconti seguenti sono versati a intervalli regolari. 7 Alla fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell’anno precedente. 8 L’ufficio di compensazione esamina il conteggio conformemente all’ordinanza del 29 giugno 2001325 sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI.326 9 Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati con i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o destinati a un altro uso soltanto con l’approvazione dell’ufficio di compensazione. Il loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio. 324Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097). 326 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |