(art. 92 cpv. 7 LADI)
1 Sono presi in considerazione i costi d’esercizio e i costi d’investimento.
2 Il DEFR può fissare un’indennità forfetaria o un tetto per determinate spese. In caso di dubbio, l’ufficio di compensazione decide caso per caso circa la computabilità dei costi.
3 Il DEFR definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello di qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero di persone in cerca di un impiego.
4 Il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un preventivo generale delle spese previste per gli URC, il servizio LPML e l’autorità cantonale. L’ufficio di compensazione determina la data di presentazione e la forma del preventivo.
5 Dopo l’esame del preventivo, l’ufficio di compensazione emana una decisione di principio (decisione di assegnazione).
6 Gli anticipi non possono rappresentare più dell’80 per cento dei costi preventivati. Un primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all’inizio dell’anno e gli acconti seguenti sono versati a intervalli regolari.
7 Alla fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell’anno precedente.
8 L’ufficio di compensazione esamina il conteggio conformemente all’ordinanza del 29 giugno 2001325 sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI.326
9 Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati con i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o destinati a un altro uso soltanto con l’approvazione dell’ufficio di compensazione. Il loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio.
324Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).
325 RS 837.023.3
326 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).