Ordinanza
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Art. 122c Convenzione sulle prestazioni con gli URC, con il servizio LPML e con il servizio cantonale 329
(art. 92 cpv. 7 LADI) 1 La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell’esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare un’esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare:
2 Il DEFR può affidare l’elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall’ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentati i Cantoni. 3 Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può prevedere l’applicazione di un modello econometrico. 4 Il Cantone e il DEFR disciplinano nella convenzione le modalità del sistema d’incentivazione in funzione degli effetti ottenuti. 5 Se un Cantone non ha firmato la convenzione, il DEFR determina, mediante decisione formale, in che misura la convenzione debba essere applicata. 329Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). |