Ordinanza
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Art. 19 Annuncio personale per il collocamento 68
(art. 29 LPGA; art. 10 cpv. 3 e 17 cpv. 2 LADI) 1 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L’annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18). 2 Al momento dell’annuncio, l’assicurato deve fornire il suo numero AVS69. 3 La data dell’annuncio è confermata all’assicurato per scritto. 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). 69 Nuova espr. giusta l’all. n. II 41 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |