Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 2 Limitazione del salario soggetto a contribuzione 13

(art. 3 LA­DI)

Qua­lo­ra la du­ra­ta dell’oc­cu­pa­zio­ne sia in­fe­rio­re ad un an­no, il li­mi­te mas­si­mo del sa­la­rio sog­get­to a con­tri­bu­zio­ne è cal­co­la­to mol­ti­pli­can­do la 360a par­te dell’im­por­to an­nuo mas­si­mo per il nu­me­ro di gior­ni di du­ra­ta dell’oc­cu­pa­zio­ne.

13Ori­gi­na­rio art. 1 e 1a.Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vi­go­re dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295).

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