Ordinanza
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Art. 27 Giorni esenti dall’obbligo di controllo 88
(art. 17 cpv. 2 LADI) 1 Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l’assicurato ha diritto a cinque giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. Durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all’indennità (art. 8 LADI). 2 Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l’assicurato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all’indennità. 3 L’assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall’obbligo di controllo cui ha diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono nondimeno considerati presi. I giorni esenti dall’obbligo di controllo possono essere presi soltanto in blocchi settimanali. 4 L’assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l’articolo 41a. I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall’obbligo di controllo accumulati sino all’inizio delle vacanze. 5 L’assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall’obbligo di controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento. I giorni esenti dall’obbligo di controllo possono essere presi soltanto d’intesa con il responsabile del programma. 6 L’assicurato non può prendere giorni esenti dall’obbligo di controllo né immediatamente prima né durante né immediatamente dopo il suo soggiorno all’estero (art. 64 del regolamento [CE] n. 883/200489). Al suo ritorno, deve presentarsi personalmente al servizio competente e farvi valere il proprio diritto ai giorni esenti dall’obbligo di controllo.90 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174). 89 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18 cpv. 5. 90 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003 (RU 2003 1828). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |