Ordinanza
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Art. 28 Scelta e mutamento della cassa 94
(art. 20 cpv. 1 LADI) 1 L’assicurato è informato in merito alle casse di disoccupazione disponibili e ne sceglie una al più tardi durante il primo colloquio di consulenza e di controllo (art. 20a). 2 L’assicurato può mutare cassa di disoccupazione, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, soltanto se abbandona il campo d’attività di detta cassa. Salvo alla scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all’inizio di un periodo di controllo. 3 Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del pertinente caso assicurativo dall’inizio del periodo di controllo successivo. La cassa di disoccupazione precedente mantiene i diritti di accesso al caso assicurativo per le procedure in corso. 94Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |