Ordinanza
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Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione 157
(art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI) 1 Il termine di sospensione del diritto all’indennità decorre dal primo giorno dopo:
2 La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso. 3 La sospensione è di:
4 Vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo:
5 Se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |