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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Se ha seri motivi di dubitare che la diminuzione del lavoro sia temporanea e permetta di conservare i posti di lavoro in questione (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), il servizio cantonale può chiedere all’ufficio di compensazione di affidare l’analisi aziendale a un terzo.
2 Esso ne informa il datore di lavoro e lo avverte che, se l’ufficio di compensazione accoglie tale domanda, la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto sarà rinviata al termine dell’analisi.
162 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).