Ordinanza
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Art. 53a Autorizzazione per i formatori 167
(art. 32 cpv. 6 LADI) 1 Il datore di lavoro che intende ottenere un’autorizzazione secondo l’articolo 32 capoverso 6 LADI deve presentare domanda al servizio cantonale competente entro il termine stabilito dall’articolo 36 capoverso 1 LADI prima di poter continuare la formazione durante le ore considerate perdita di lavoro computabile. 2 Se il preannuncio di lavoro ridotto deve essere rinnovato in applicazione dell’articolo 36 capoverso 1 ultimo periodo LADI, si deve inoltrare una nuova domanda di autorizzazione. 167 Introdotto dal n. I dell’O del 24 gen. 2024, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 62). |