Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 67a Periodo di attesa 188

(art. 43 cpv. 3 LA­DI)

1 Per de­ter­mi­na­re il pe­rio­do di at­te­sa si som­ma­no i pe­rio­di di con­teg­gio per cui so­no sta­te per­ce­pi­te in­den­ni­tà per la­vo­ro ri­dot­to ai pe­rio­di di con­teg­gio per cui so­no sta­te per­ce­pi­te in­den­ni­tà per in­tem­pe­rie.

2 Per ogni pe­rio­do di con­teg­gio per cui so­no sta­te per­ce­pi­te in­den­ni­tà per la­vo­ro ri­dot­to o in­den­ni­tà per in­tem­pe­rie, dal­la per­di­ta di la­vo­ro com­pu­ta­bi­le so­no de­dot­ti:

a.
due gior­ni di at­te­sa per i pri­mi sei pe­rio­di di con­teg­gio;
b.
tre gior­ni di at­te­sa dal set­ti­mo pe­rio­do di con­teg­gio.

188 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vi­go­re dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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