Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 7 Attività stagionale

(art. 18 cpv. 3 LA­DI)27

Un’at­ti­vi­tà è con­si­de­ra­ta sta­gio­na­le se:

a.
l’as­si­cu­ra­to è sta­to espli­ci­ta­men­te as­sun­to in ba­se a un rap­por­to di la­vo­ro li­mi­ta­to a una sta­gio­ne, op­pu­re
b.
il rap­por­to di la­vo­ro equi­va­le, per la sua na­tu­ra e la sua du­ra­ta, ad un im­pie­go sta­gio­na­le.

27 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vi­go­re dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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