Ordinanza
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Art. 109b Controllo delle applicazioni informatiche 284
(art. 83 cpv. 1bis LADI)285 L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche e di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie. 284Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295). 285 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |
