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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
1 Nuova abbreviazione giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(art. 83 cpv. 1 lett. d, 83a cpv. 3 e 95 cpv. 2 e 3 LADI)292
1 L’ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa e al titolare, di regola entro 60 giorni.
2 Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest’ultimo. La cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell’ufficio di compensazione.293
291Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
292Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
293Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).