Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

1 Nuova abbreviazione giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 111a Spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni 294

(art. 88 cpv. 2bis LA­DI)

1 So­no con­si­de­ra­te spe­se sup­ple­men­ta­ri nell’am­bi­to del con­trol­lo dei da­to­ri di la­vo­ro in ca­so di ri­scos­sio­ne in­de­bi­ta di pre­sta­zio­ni le spe­se che su­pe­ra­no il co­sto me­dio di un con­trol­lo or­di­na­rio del da­to­re di la­vo­ro.

2 L’uf­fi­cio di com­pen­sa­zio­ne fis­sa le spe­se com­pu­ta­bi­li nel­la de­ci­sio­ne di re­sti­tu­zio­ne.

294In­tro­dot­to dal­la ci­fra I dell’O del 28 mag. 2003, in vi­go­re dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).

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