Ordinanza
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Art. 112 Obiezioni e completamento degli atti
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 La cassa, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare i documenti giustificativi mancanti o incompleti. 2 L’ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa presenta per scritto, prima della scadenza, una domanda motivata. 3 Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti. |
