Ordinanza
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Art. 113 Istruzioni e decisioni dell’ufficio di compensazione
(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) 1 L’ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa le istruzioni necessarie. 2 Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev’essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa gli importi corrispondenti. 3 Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l’ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento. |
