Ordinanza
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Art. 40 Limite minimo del guadagno assicurato 129
(art. 23 cpv. 1 LADI) Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati. 129 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). |
