Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

1 Nuova abbreviazione giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 40 Limite minimo del guadagno assicurato 129

(art. 23 cpv. 1 LA­DI)

Il gua­da­gno non è as­si­cu­ra­to qua­lo­ra, du­ran­te il pe­rio­do di cal­co­lo, non rag­giun­ga men­sil­men­te 500 fran­chi. I gua­da­gni ri­sul­tan­ti da più rap­por­ti di la­vo­ro so­no cu­mu­la­ti.

129 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O dell’11 mar. 2011, in vi­go­re dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

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