Ordinanza
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Art. 40b Guadagno assicurato degli impediti fisici o psichici 131
(art. 23 cpv. 1 LADI) Nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. 131Originario art. 40c. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648). |
