(art. 16 cpv. 2 lett. h e i nonché 24 LADI)140
1 Se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.141
2 Se non sussiste il diritto a indennità compensative secondo l’articolo 24 capoverso 4 LADI, si ritiene adeguato un reddito a partire dal 70 per cento del guadagno assicurato.142
3 Nel caso in cui le due parti riprendano i rapporti di lavoro entro un anno o li proseguano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, il guadagno intermedio non è computabile e l’assicurato non ha diritto ad alcuna indennità se:
- a.
- il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
- b.
- il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.143
4 Se l’assicurato non ha più diritto a pagamenti compensativi ai sensi dell’articolo 24 capoverso 4 LADI, il reddito conseguito da un’attività non idonea durante un periodo di controllo è dedotto dall’indennità di disoccupazione cui ha diritto.
5 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall’importo restante per le altre spese professionali.144
139Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295).
140 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
141Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).
142Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 nov. 1997, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 1997 2446).
143 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).
144 Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828).