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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)
1 Nuova abbreviazione giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 41bTermine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi al raggiungimento dell’età di riferimento 145146
1 L’assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all’articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS147 ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.148
2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS.
3 Se il diritto all’indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti.
145Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011(RU 2011 1179).
146 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).