Ordinanza
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Art. 42 Diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea 150
(art. 28 LADI) 1 L’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’ufficio regionale di collocamento (URC) entro una settimana dall’inizio della medesima.151 2 L’assicurato che annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata» perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio. 150 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). 151 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |
