Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

1 Nuova abbreviazione giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 48 Perdita di lavoro computabile per i lavoratori a domicilio

(art. 32 cpv. 1 LA­DI)

1 La per­di­ta di la­vo­ro dei la­vo­ra­to­ri a do­mi­ci­lio non è com­pu­ta­ta all’at­to del cal­co­lo del­la per­di­ta di la­vo­ro dell’azien­da.

2 La per­di­ta di la­vo­ro di un la­vo­ra­to­re a do­mi­ci­lio è com­pu­ta­ta sol­tan­to nel­la mi­su­ra in cui il suo sa­la­rio, per un pe­rio­do di con­teg­gio, sia in­fe­rio­re del 20 per cen­to o più al sa­la­rio me­dio che det­to la­vo­ra­to­re ha ot­te­nu­to in­nan­zi il pri­mo pe­rio­do di con­teg­gio, ma al mas­si­mo du­ran­te gli ul­ti­mi 12 me­si.

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