Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

1 Nuova abbreviazione giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 56 Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto ai beneficiari di assegni per il periodo di introduzione

(art. 34 cpv. 2 LA­DI)

1 L’in­den­ni­tà per la­vo­ro ri­dot­to a gli as­si­cu­ra­ti be­ne­fi­cia­ri di as­se­gni per il pe­rio­do d’in­tro­du­zio­ne (art. 65 LA­DI) è cal­co­la­ta se­con­do il sa­la­rio con­ve­nu­to con­trat­tual­men­te per il pe­rio­do di in­tro­du­zio­ne; non è te­nu­to con­to de­gli as­se­gni per il pe­rio­do di in­tro­du­zio­ne.

2 L’in­den­ni­tà per la­vo­ro ri­dot­to, se la ri­du­zio­ne rag­giun­ge il 100 per cen­to, e cal­co­la­ta se­con­do il sa­la­rio con­ve­nu­to con­trat­tual­men­te per il pe­rio­do se­guen­te quel­lo d’in­tro­du­zio­ne.

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