Ordinanza
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Art. 56 Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto ai beneficiari di assegni per il periodo di introduzione
(art. 34 cpv. 2 LADI) 1 L’indennità per lavoro ridotto a gli assicurati beneficiari di assegni per il periodo d’introduzione (art. 65 LADI) è calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo di introduzione; non è tenuto conto degli assegni per il periodo di introduzione. 2 L’indennità per lavoro ridotto, se la riduzione raggiunge il 100 per cento, e calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo seguente quello d’introduzione. |
