Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI1)

1 Nuova abbreviazione giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


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Art. 57 Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario 170

(art. 34 cpv. 3 LA­DI)

Se il sa­la­rio dell’ul­ti­mo me­se di con­tri­bu­zio­ne si sco­sta di al­me­no il 10 per cen­to dal sa­la­rio me­dio de­gli ul­ti­mi 12 me­si, l’in­den­ni­tà per la­vo­ro ri­dot­to è cal­co­la­ta in ba­se a que­sto sa­la­rio me­dio.

170 Nuo­vo te­sto giu­sta la ci­fra I dell’O dell’11 mar. 2011, in vi­go­re dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179).

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