Ordinanza
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Art. 57b Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto 172
(art. 35 cpv. 2 LADI) La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di 12 periodi di conteggio. 172 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 feb. 2009 (RU 20091027). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 ott. 2025, in vigore dal 1° nov. 2025 al 31 lug. 2026 (RU 2025 617). |
