Ordinanza
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Art. 60 Scelta e mutamento della cassa
(art. 36 cpv. 2 lett. ce 38 cpv. 1 LADI) 1 Il datore di lavoro può scegliere una cassa per ognuno dei settori d’esercizio (art. 52). 2 Il datore di lavoro, se ha annunciato il lavoro ridotto e scelto una cassa, può cambiarla entro un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) soltanto se:
3 Il datore di lavoro, se ha fatto valere indennità per intemperie nel corso dell’ultimo biennio, può far valere indennità per lavoro ridotto presso un’altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni di cui al capoverso 2. 4 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione può autorizzare un mutamento di cassa se il datore di lavoro prova che la cassa precedente non è in grado di sbrigare il caso conformemente alle prescrizioni o ha commesso gravi errori nel disbrigo di un caso antecedente. 5 Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del pertinente caso assicurativo per analogia all’articolo 28 capoverso 3.176 176 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 339). |
