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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 4 aprile 2007 (Stato 1° dicembre 2021)
Art. 7Prova dell’impiego
1 Su richiesta dell’Amministrazione delle dogane, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all’impegno d’impiego.
2 Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.