Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

del 4 aprile 2007 (Stato 1° giugno 2022)

Art. 22 Consenso preliminare per un impiego diverso

1 La mer­ce può es­se­re uti­liz­za­ta o con­se­gna­ta per uno sco­po di­ver­so so­lo pre­vio con­sen­so del­la DGD.

2 Se una mer­ce è uti­liz­za­ta o con­se­gna­ta per uno sco­po di­ver­so sen­za il con­sen­so del­la DGD, il di­rit­to al­la re­sti­tu­zio­ne de­ca­de.