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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 4 aprile 2007 (Stato 1° ottobre 2022) (Stato 1° ottobre 2022)
Art. 16Computo della quantità che dà diritto alla restituzione
1 La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata:
a.
sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita;
b.
secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.
2 La DGD stabilisce il genere di conteggio d’intesa con il richiedente.
3 Fanno stato:
a.
per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate;
b.
per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).
4 Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.