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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 4 aprile 2007 (Stato 1° ottobre 2022) (Stato 1° ottobre 2022)
Art. 23Contabilità merci
1 Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.
2 Il registro deve contenere i seguenti dati:
a.
merci in entrata:
1.
quantità (massa netta secondo la decisione d’imposizione),
2.
data e numero della decisione d’imposizione, ufficio doganale,
3.
quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile);
b.
merci in uscita:
1.
quantità prelevate per la fabbricazione,
2.
quantità non utilizzate conformemente all’impegno d’impiego,
3.
consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali,
4.
quantità riesportate intatte,
5.
quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte),
6.
data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.
3 Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.