Ordinanza del DFF
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Art. 13 Merci ammesse in franchigia doganale
1 Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:
2 Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all’alimentazione di:
3 Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico. 8 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 4 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3503). 11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. |
