l’allegato 2 cifra 1 all’ordinanza del DEFR11 del 7 dicembre 199812 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».
2 Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all’alimentazione di:
a.
animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo;
b.
animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico;
c.
animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli);
d.
pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell’agricoltura.
3 Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
8 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 4 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3503).
11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.