Ordinanza del DFF
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Art. 26 Pagamento posticipato dell’obbligazione doganale
1 Nei casi di cui all’articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l’aliquota ridotta e quella normale. 2 In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:
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