Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 4 aprile 2007 (Stato 1° aprile 2023)
Art. 27
1 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.
2 La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.
3 Essa deve avvenire entro i seguenti termini:
a.
per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione;
b.
per le altre merci: entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.