Le merci secondo l’allegato 2 all’ordinanza del 26 ottobre 20115 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali» e se dalle analisi effettuate da Agroscope6 risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.
4 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.