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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 4 aprile 2007 (Stato 1° aprile 2023)
Art. 8Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali
1 Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.
2 Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all’impegno d’impiego del beneficiario o alla riserva d’impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.