Ordinanza del DFF
|
Art. 17 Prova dell’impiego
1 Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all’articolo 13 capoverso 2. 2 Valgono come prove dell’impiego:
3 Per le merci consegnate per le quali è stata accordata o viene accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.13 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 17 lug. 2007, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3731). |