Ordinanza del DFF
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Art. 7 Prova dell’impiego
1 Su richiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini7, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all’impegno d’impiego. 2 Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente. 7 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |