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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Art. 22Consenso preliminare per un impiego diverso
1 La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.
2 Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.